Direttiva UE - 2012/36/UE - Patente di guida: modifiche alla direttiva 2006/126/CE
Direttiva UE - 2012/36/UE - Patente di guida
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
19 novembre 2012, n. 2012/36/UE
(G.U.U.E.  n. L 321 del 20.11.2012)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul  funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente  di guida, in particolare l'articolo 8,
considerando quanto  segue:
[1] I codici e subcodici di cui all'allegato I della  direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie  di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche  tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del  Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida. A questo  riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate  prima dell'applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013.  
[2] È necessario adeguare il contenuto dell'esame di guida  per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che  rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che  sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più  eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o  per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco,  nonché veicoli utilitari destinati all'uso professionale ma nei quali la guida  non costituisce l'attività principale del conducente. Non dovrebbe essere  necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione  dell'esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equipaggiamenti  richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del  trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di  alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il  regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo  all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Tale modifica  delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di  categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei  corsi e sostenere l'esame per essere abilitati alla guida di veicoli di  categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe  inoltre l'onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che  devono utilizzare tali veicoli utilitari nell'ambito della loro attività.  
[3] È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli  e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità  e comportamento alla luce del progresso tecnico, in particolare lo sviluppo e  l'utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le  specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i  candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della  categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida.  
[4] È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli  da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di  comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico,  in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei  trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con  un'ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario  verificare la competenza dei conducenti esaminando la loro capacità di  utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno  inquinante possibile. La semplificazione delle attuali restrizioni alla guida di  veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e  finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su  gomma. 
[5] Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà  pienamente applicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore  il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea. 
[6] È pertanto opportuno modificare di conseguenza  la direttiva 2006/126/CE. 
[7] Le misure previste dalla  presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di  guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e  II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all'allegato della  presente direttiva.
Articolo 2
1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31  dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali  disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste  contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale  riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento  sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri  comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto  interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente  direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri  sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José  Manuel BARROSO
Allegato alla direttiva del 19/11/2012 n. 36
I. All'allegato I della  direttiva 2006/126/CE, il paragrafo 3, concernente la pagina 2 della patente di  guida, lettera a), punto 12), è così modificato:
1) È  inserito il seguente codice 46: 
"46. Solo per  tricicli";
2) Il codice 72 è cancellato;  
3) Il testo del codice 73 è sostituito dal  seguente: 
"73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a  motore a quattro ruote (B1)"; 
4) I codici da 74 a 77  sono cancellati; 
5) Il testo del codice 79 è sostituito dal  seguente: 
"79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato  fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente  direttiva.
79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza  side-car 
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre  ruote o quadriciclo leggero 
79.03. Limitata a  tricicli 
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un  rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg 
79.05. Motociclo di  categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1  kW/kg 
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del  rimorchio supera 3 500 kg"; 
6) Sono inseriti i  seguenti codici 80 e 81: 
"80. Limitata a titolari di patente di guida  per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24  anni 
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di  categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni";  
7) È inserito il seguente codice 90: 
"90. Codici  utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del  veicolo"; 
8) Il testo del codice 96 è sostituito dal  seguente: 
"96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio  con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva  supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg"; 
9) È aggiunto  il seguente codice 97: 
"97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di  categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n.  3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di  controllo nel settore dei trasporti su  strada" 
II. L'allegato II della  direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1) Il punto 4.1.1 è  sostituito dal seguente: 
"4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di  guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di  alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [*];  impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85  relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su  strada"; 
2) È inserito il seguente punto 4.1 bis:  
"4.1 bis Gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di  guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di  applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, dal provare la propria conoscenza  delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3."; 
3)  Il punto 5.1 è sostituito dal seguente: 
"5.1 Cambio del veicolo  
5.1.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla  guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e  comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. 
Per  "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un  pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1)  che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia  le marce. 
5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al  punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico. 
Fatto  salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e  comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve  essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto  esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di  cambio automatico. 
5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i  veicoli di categoria C, CE, D e DE 
Gli Stati membri possono  decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla  patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2,  quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un  veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE,  C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la  prova di capacità e comportamento.";
4) Il punto 5.2 è  così modificato: 
a) il primo comma è sostituito dal seguente: 
"5.2.  I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono  soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di  rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati  membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella  prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm 3 sotto la cilindrata  minima prescritta."; 
b) Il testo concernente la categoria A1, la  categoria A2 e la categoria A è sostituito dal seguente: 
"Categoria  A1 
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale  massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e  capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. 
Se il  motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di  120 cm 3 . 
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto  potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg; 
Categoria A2:  
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma  non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg  
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del  motore è almeno di 400 cm 3 . 
Se il motociclo è a motore elettrico,  il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;  
Categoria A 
Motociclo senza sidecar, la cui massa a  vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può  accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.  
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del  motore è almeno di 600 cm 3 . 
Se il motociclo è a motore elettrico,  il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg;"; 
c) Il  testo concernente le categorie C e CE è sostituito dal seguente:  
"Categoria C un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore  a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40  m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve  disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da  parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di  altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve  essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.  
Categoria CE un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo  adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o  superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a  20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari  o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità  di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la  selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio  di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve  consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle  della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di  massa totale effettiva."; 
5) Il punto 8.1.4 è  sostituito dal seguente: 
"8.1.4. Controllo del servofreno e del  servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi,  parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore,  liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della  strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al  regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati  alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel  campo di applicazione del presente regolamento;"; 
6) È  aggiunto il seguente punto 8.4: 
"8.4. Guida sicura e attenta al  risparmio energetico 
8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la  sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi  di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se  necessario selezionando le marce manualmente." 
7) Il  punto 9.3.2 è sostituito dal seguente: 
"9.3.2. Guida attenta ai consumi  ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle  marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1,  C1E, D, DE, D1, D1E);".
A cura dell'Ing. Antonio Salvatore Tempesta
