Patenti superiori: numero massimo di errori ammessi per conseguire i vari tipi di patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e durata di ciascuna prova.
A partire dal 2 marzo 2015 gli esami di teoria per il conseguimento delle  patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE si svolgeranno  con i nuovi quiz informatici.
Il decreto ministeriale del 2 Dicembre 2014  (pubblicato in G.U. n. 297 del 23/12/2014) modifica l’art. 1 comma 6 del DM 8  gennaio 2013  e definisce il numero massimo di errori ammessi per conseguire i  vari tipi di patente, nonché la durata di ciascuna prova. In allegato l'elenco  delle specifiche definite per ogni categoria di patente.
Di seguito il  Decreto:
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  2/12/2014 - Modifiche al DM 8/01/2013 per il conseguimento delle patenti  superiori
Oggetto: Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di  esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1,  C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Decreto 2 dicembre 2014
Modifiche al decreto 8  gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di  guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
(GU n.297 del  23-12-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto  l'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante «Nuovo  codice della strada», che stabilisce che gli esami per il conseguimento della  patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi  stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle  direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida» e  successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante «Disciplina della prova di  controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per  il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D anche speciali, C1E,  CE, D1E e DE» che prevede che gli esami per il conseguimento delle suddette  patenti di guida si svolgano con sistema informatizzato, tramite questionario,  estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la  navigazione e i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di  casualità; Tenuto conto della necessità di definire le prove dell'esame di  teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 con codice  unionale 97, C1, C1E con codice unionale 97, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;  Considerato, pertanto, opportuno provvedere alla modifica del
citato decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio  2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. Il comma 6  dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8  gennaio 2013 e' sostituito dal
seguente: «6. Le prove di cui ai commi da 1 a  5 si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un  database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, secondo un criterio di casualita'. Per ogni affermazione il candidato  deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta  affermazione rispettivamente vera o falsa.
Il questionario e' cosi'  composto:
a) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E con  codice unionale 97, da 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende  superata se il numero di risposte errate e' non superiore
a 1;
b) per il  conseguimento della patente di categoria C1 o C1E, da 20 quiz. La prova ha  durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e'  non superiore a 2;
c) per il conseguimento della patente di categoria C o CE,  da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il  numero di risposte errate e' non superiore a 4;
d) per il conseguimento della  patente di categoria C o CE, da parte di candidato gia' in possesso della  categoria C1, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende  superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 2;
e) per il  conseguimento della patente di categoria D1 o D1E, da 20 quiz. La prova ha  durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e'  non superiore a 2;
f) per il conseguimento della patente di categoria D e DE,  da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il  numero di risposte errate e' non superiore a 4;
g) per il conseguimento della  patente di categoria D e DE, da parte di candidato già in possesso della  categoria D1, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende  superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2.».
2. Le  prove d'esame di teoria non disciplinate dal comma 1, sono svolte con sistema  orale, sulla base del programma d'esame afferente alla categoria di patente da  conseguire.
Art. 2
Applicabilità ed entrata in vigore
1. Le  disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2014
Il Ministro:  Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014
Ufficio controllo  atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero  dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, foglio n. 4175
 
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore

 image_not_found.jpg
 image_not_found.jpg