Pubblicato il 27-04-2011

Al verbale di accertamento del pubblico ufficiale e ai dati rilevati dalle apparecchiature elettroniche attribuita la fede privilegiata.

In caso di superamento dei limiti di velocità accertato dagli organi della polizia stradale a mezzo di apparecchio elettronico, quest’ultimo è considerato mezzo di verifica in grado di fornire ausilio al pubblico ufficiale che riscontri l’infrazione, per i fatti avvenuti in sua presenza, mediante l’attestazione di dati tecnici. Tanto al verbale di accertamento del pubblico ufficiale quanto ai dati rilevati dalle apparecchiature elettroniche è, dunque attribuita la fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., spettando al ricorrente l’onere di fornire la prova in ordine alla sussistenza nel caso concreto di un difetto di costruzione, installazione o funzionamento dell’autovelox.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI PALERMO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice di pace, dott.ssa Donata Di Chiara, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10351/2010 del Ruolo Generale degli Affari Civili vertente

TRA

Gu.Mi. nata a Palermo il (...)

Ricorrente

E

Prefetto Di Palermo

Resistente

Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. M IT PR PAUTG 00004107 del 16.3.2010 emessa dal Prefetto di Palermo e notificata in data 29.6.2010

Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente depositato in data 26.7.2010, Gu.Mi. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe con la quale il Prefetto di Palermo, respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. 131734 elevato in data 28.07.2009 dalla Polizia Municipale di Palermo per violazione dell'art. 142 c.d.s., ingiungeva il pagamento della complessiva somma di Euro 329,31

A sostegno della proposta opposizione, la ricorrente eccepiva, quale primo motivo di censura, la mancata visibilità della postazione dello strumento di rilevazione della velocità ed inoltre la carenza di prova in ordine alla corretta funzionalità dell'apparecchio rilevatore della velocità.

L'amministrazione opposta, a seguito della notifica del decreto di fissazione d'udienza, provvedeva a depositare gli atti relativi al procedimento sanzionatorio, con allegati scritti difensivi con i quali chiedeva il rigetto della opposizione.

All'udienza del 24.3.2011, la ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, l'amministrazione opposta non compariva ed il giudice decideva la causa come da dispositivo con contestuale motivazione di cui veniva data lettura in udienza.


Motivi della decisione

La proposta opposizione non risulta meritevole di accoglimento. Va rigettata la prima ragione di doglianza mossa dall'opponente che lamenta la illegittimità dell'accertamento a causa della mancata visibilità degli agenti accertatori.

Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato: "In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox, il giudice dell'opposizione non può sindacare l'organizzazione del servizio di vigilanza, ed in particolare, ritenere sussistente l'obbligo per gli agenti accertatori di rendersi visibili agli automobilisti, né le modalità organizzative del servizio"(Cass. 17.3.2005 n. 5861).

Alla luce dei superiori autorevoli insegnamenti, il vizio riscontrato da parte ricorrente non inficia la legittimità dell'opposto verbale. Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore profilo di censura evidenziato in ricorso.

In tema di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature autovelox, i giudici di legittimità hanno ritenuto che "La fede privilegiata che deve essere riconosciuta al verbale di accertamento di una infrazione, ai sensi dell'art. 2700 c.c., per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non può in linea di principio, ritenersi circoscritta a quanto dal medesimo rilevato direttamente senza l'ausilio di apparecchiature, dovendosi riconoscere, invece, anche in relazione a quei fatti che egli accerta attraverso strumenti di rilevamento che costituiscono in definitiva unicamente mezzi di verifica. Deriva da quanto precede, pertanto, che, in caso di rilevamento della velocità, ai dati forniti dalle apparecchiature automatiche, se accertati dal pubblico ufficiale, non può non essere attribuita fede privilegiata" (Cass. 12.2.2003 n. 2084).

Ed inoltre deve aggiungersi che: "La fotografia suffragata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti è sufficiente a fornire la prova dell'illecito mentre resta a carico dell'opponente l'onere di provare l'esistenza in concreto di eventuali anomalie del funzionamento o installazione dell'autovelox" (Cass. 28.08.2001 n. 11293, ed, in senso conforme, Cass. 12.7.2001 n. 9441).

Ed infine: "In caso di accertamento del superamento dei limiti di velocità a mezzo apparecchio elettronico da parte degli organi della polizia stradale, né la legge né il relativo regolamento prevedono che il verbale di accertamento deve contenere a pena di nullità l'attestazione che la funzionalità che il singolo apparecchio impiegato sia stato sottoposto a controllo preventivo e costante durante l'uso. L'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli, infatti, perdura sino a quando non risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione o funzionamento. "(Cass. 05.07.2006 n. 15324) Alla luce dei su esposti principi, non può essere condivisa la censura mossa dall'opponente che lamenta la carenza di prova in ordine alla corretta funzionalità dell'autovelox.

Sarebbe stato onere dello stesso e non della P.A. dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio rilevatore dell'illecito, anche attraverso l'esperimento della procedura di querela di falso. Nessuna prova è stata, invece, offerta sul punto da parte ricorrente. In assenza della costituzione in giudizio a mezzo di legale dell'Amministrazione opposta, non si da luogo a liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione proposta da Gu.Mi. e, per l'effetto

convalida l'ordinanza ingiunzione n. (...) del 16.3.2010 emessa dal Prefetto di Palermo;

determina l'importo della sanzione al minimo edittale;

nulla sulle spese di giudizio.

Così deciso in Palermo, il 24 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

A cura del Dr. Giuseppe Aramini e dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario